Art. 3.
(Elezioni dei membri del Parlamento europeo).

      1. Al comma 1 dell'articolo 56 del codice delle pari opportunità fra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11

 

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aprile 2006, n. 198, le parole: «, nelle prime due elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, successive alla data di entrata in vigore della legge 8 aprile 2004, n. 90,» sono soppresse.